Art. 14.
(Copertura finanziaria).

      1. Ai maggiori oneri previsti dall'articolo 6, comma 3, pari a 40 milioni di euro annuali a decorrere dal 2008, si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria. Confluisce nel Fondo di cui all'articolo 6, comma 3, una quota parte, non superiore a 20 milioni di euro, delle entrate derivanti dalle estrazioni settimanali del gioco del lotto nonché i fondi non ripartibili incassati dalla società italiana degli autori e degli editori (SIAE).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.